Regione Lombardia, causa DPCM, comunica la sospensione della pesca fino a nuovi chiarimenti da parte della autorità statali.
Oggetto: Comunicato in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ulteriori provvedimenti del
Governo e attività di pesca dilettantistica e faunistico-venatoria a livello regionale
Il DPCM 3.11.2020, avente a oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, ha determinato, come noto, tre livelli di misure restrittive per
le attività socio-economiche del Paese, progressivamente più intensi a seconda della classificazione del
rischio epidemiologico da COVID-19:
- misure urgenti di contenimento del contagio, di cui all’art. 1 del decreto, valide sull’intero territorio
nazionale; - ulteriori misure di contenimento del contagio, di cui all’art. 2 del decreto, destinate alle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto
(Regioni collocate in uno “scenario di tipo 3, ”cosiddette “arancioni”); - ulteriori misure di contenimento del contagio, di cui all’art. 3 del decreto, destinate alle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
(Regioni collocate in uno “scenario di tipo 4, ”cosiddette “rosse”).
L’individuazione delle Regioni da collocarsi negli scenari di tipo 3 e di tipo 4 è demandata al Ministro della
Salute che, con propria ordinanza in data 4.11.2020 (efficace dal 6.11.2020), ha disposto che le misure del
sopra citato art. 3 del DPCM vengano applicate alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria.
Pertanto, dal 6 novembre 2020 e per un periodo di almeno 15 giorni (ossia sino al 20 novembre 2020) Regione
Lombardia si trova in uno scenario di massima gravità, definito di tipo 4 ed è interamente classificata come
zona rossa, ove trovano applicazione le misure di contenimento di cui all’art. 3 del DPCM.
Tra tali misure si segnalano, in particolare, le limitazioni:
• agli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo
territorio, disposte della lettera a) del comma 4: “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita
dai territori di cui al comma 1 (le Regioni con scenario di tipo 4, ndr), nonché all’interno dei medesimi
territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è
consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui
territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non
soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del
presente decreto.”;
• allo svolgimento in forma individuale di attività motoria e sportiva: in base alla lett. e) del medesimo
comma 4, è infatti consentita l’“attività motoria in prossimità della propria abitazione” e l’“attività
sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”.
Ai fini di una corretta interpretazione delle richiamate disposizioni, verranno chiesti gli opportuni chiarimenti
alle autorità governative competenti, onde verificare se l’applicazione in Regione Lombardia delle più
stringenti misure di contenimento di cui all’art. 3 del DPCM consenta lo svolgimento delle attività di pesca
dilettantistica e faunistico-venatoria, con ciò intendendosi sia l’attività venatoria propriamente detta in
qualunque sua forma, che tutte le attività ad essa complementari o collegate, come le immissioni di fauna
selvatica proveniente da allevamento, le catture e immissioni di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, i
censimenti e affini, come disciplinate dalla normativa di settore.
Si precisa che in attesa di un positivo riscontro da parte delle competenti autorità statali, anche in attuazione
del generale principio di precauzione, lo svolgimento delle attività di pesca dilettantistica e faunisticovenatoria deve ritenersi non consentito.
Resta inteso che le attività previste dalla normativa di settore faunistico-venatorio, che richiedano
spostamenti motivati dalle “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità”, possano essere
esercitate dal personale addetto o preposto, previa la procedura di autocertificazione come disposta dai
provvedimenti governativi, a carico e sotto la responsabilità del soggetto che compie lo spostamento.
I sopra citati provvedimenti governativi sono scaricabili ai seguenti link:
DPCM 3.11.2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg
Ordinanza Ministro della Salute 4.11.2020: https://www.certifico.com/news/274-news/11978-ordinanzaministero-della-salute-del-04-novembre-2020
Si chiede cortesemente di dare la massima diffusione della presente comunicazione a tutti i soggetti interessati